Statuto dell’Associazione
ripuliAMOci challenge ODV
ripuliAMOci challenge ODV
Denominazione, sede e durata
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il “Codice del Terzo Settore”) e della normativa vigente in materia, un’Associazione non riconosciuta denominata “ripuliAMOci challenge ODV” (di seguito, l’“Associazione”), con sede legale nel Comune di Remanzacco via Case del Malina 1 e con durata illimitata. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione del presente statuto (di seguito, lo “Statuto”) ma dovrà essere votata dall’assemblea degli associati (di seguito, l’“Assemblea”) con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
Scopo, finalità e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento – prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati – di una o più delle attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell’Articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede: «e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi». L’Associazione intende svolgere tali attività di interesse generale attraverso le seguenti azioni: (i) promozione della raccolta spontanea e individuale come gesto abitudinario e di interesse comunitario; (ii) realizzazione di giornate di sensibilizzazione con il supporto di enti, di istituzioni, e/o di aziende, siano esse del settore o meno; (iii) organizzazione di eventi di gruppo finalizzati a favorire la pulizia di zone specifiche; (iv) realizzazione e divulgazione di materiale informativo che espliciti l’importanza della raccolta spontanea di rifiuti, anche rimarcando l’utilità di una corretta differenziazione; (v) ideazione di strategie mirate volte a coinvolgere le diverse figure di riferimento rispetto alla tutela e alla salvaguardia attiva dell’ambiente; (vi) attività di cura del verde e sua tutela; nonché (vii) progetti di bonifica di territori specifici. A norma dell’Articolo 6 del Codice del Terzo Settore, inoltre, l’Associazione può esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale, in quanto secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato e non può essere in ogni caso inferiore al minimo stabilito dalla Normativa in vigore. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli altri enti del terzo settore o no profit che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e/o con le loro conoscenze. In ogni caso, il numero degli enti del terzo settore o no profit non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato iscritte. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d’età; in questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone. Chiunque intenda essere ammesso come associato, dovrà presentare all’Organo Amministrativo una richiesta in forma scritta, la quale dovrà contenere: (i) l’indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale, dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica; nonché (ii) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, oltreché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. L’Organo Amministrativo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione dev’essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo Amministrativo, nel libro degli associati. Nel caso di rigetto della richiesta di ammissione, l’Organo Amministrativo deve comunicare la motivazione all’interessato entro 60 giorni dalla delibera. Qualora la richiesta di ammissione non sia stata accolta dall’Organo Amministrativo, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, l’interessato che abbia formulato la richiesta può chiederne il riesame all’Assemblea, la quale ha, tra gli altri, il compito di deliberare sulle domande non accolte in apposita convocazione, o in occasione della prima convocazione utile a seguito della delibera. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Articolo 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR). I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Diritti e obblighi degli associati
I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’Organizzazione. La quota associativa ordinaria a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo. Questa è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile. In caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione e non può ripetere i contributi versati. I soci hanno diritto di:
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota annuale. L’associato che contravvenga agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e/o dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Organo Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata tempestivamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chiunque intenda recedere dall’Associazione, dovrà comunicare in forma scritta tale decisione all’Organo Amministrativo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare tempestivamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno nel quale viene presentata. Nel caso in cui la richiesta di recesso venga presentata oltre il 30 settembre, avrà effetto dal 31 dicembre dell’anno successivo. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Non viene considerato come tale il recesso per fatti concludenti. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Organi
Sono organi dell’Associazione:
Assemblea
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente (si veda Articolo 9-infra). Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell’Articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta tramite strumenti quali posta, posta elettronica o whatsapp, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. Tale comunicazione dev’essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, all’indirizzo, numero di telefono o recapito mail risultante dal libro degli associati periodicamente aggiornati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio. L’Assemblea dev’essere convocata, inoltre, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea si può riunire, oltre che in spazi fisici definiti e previamente comunicati, in videoconferenza usufruendo di piattaforme online per riunioni di gruppo. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: (i) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (ii) approva il Bilancio di esercizio; (iii) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell’Articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; (iv) delibera a maggioranza qualificata sulle modificazioni dello Statuto, secondo quanto previsto dall’Articolo 21, comma 2 del Codice Civile; (v) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; (vi) in conformità a quanto disposto dall’Articolo 21, comma 3 del Codice Civile, delibera a maggioranza qualificata lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; e (vii) è competente a deliberare su ogni ulteriore materia prevista dalla Normativa tempo per tempo vigente. L’Assemblea è validamente costituita: (i) in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli associati, presenti in proprio o mediante delega; e (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o mediante delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea; i verbali dell’Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo svolge le proprie funzioni in attuazione delle volontà e secondo gli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo Amministrativo tutto quanto non sia per Normativa o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. Sono competenze di questo Organo, tra le altre: (i) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; (ii) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; (iii) predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale; (iv) predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; (v) deliberare l’ammissione degli associati; (vi) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; (vii) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative; (viii) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati; nonché (ix) deliberare sull’esclusione degli associati. L’Organo Amministrativo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni, con possibilità di essere rieletti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’Articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo Amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell’Organo Amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti. Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito, il “RUNTS”) indicando, oltre alle informazioni previste dall’Articolo 26, comma 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto RUNTS o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
Presidente e Vice-Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. Sono di sua competenza tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno. Il Presidente viene eletto dall’Organo Amministrativo a maggioranza dei suoi componenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il mandato del Presidente ha durata quinquennale al pari dell’Organo Amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza degli associati. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo Amministrativo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente o del nuovo Organo Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo Amministrativo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
l’Organo di Controllo
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo. Qualora si rendesse necessario l’istituzione di tale figura ai sensi della Normativa, ci si riserva di specificare successivamente, con le stesse modalità di approvazione dello Statuto, i suoi poteri e le sue funzioni.
Il Revisore Legale dei Conti
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti. Qualora si rendesse necessario l’istituzione di tale figura ai sensi della Normativa, ci si riserva di specificare successivamente, con le stesse modalità di approvazione dello Statuto, i suoi poteri e le sue funzioni.
Patrimonio
Il Patrimonio sociale è costituito da:
Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
Bilancio di esercizio
L’Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste dall’ Articolo 13, commi 1 e 2, dall’Articolo 14, comma 1 e dall’Articolo 87 del Codice del Terzo Settore. Esso è predisposto dall’Organo Amministrativo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, e depositato presso il RUNTS.
Libri
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività dev’essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo Amministrativo. In tale contesto, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Articolo 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017.
Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’Articolo 56, comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dall’Organo Amministrativo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Normativa, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, trova applicazione quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.